Cancellazione volo causa covid-19: cosa fare
Sempre più persone in queste settimane stanno sperimentando la cancellazione del proprio volo o del proprio viaggio, soprattutto se fuori continente, a causa del coronavirus.
La normativa europea, da sempre, prevede una compensazione pecuniaria sia in caso di ritardo sia, maggiormente, in caso di cancellazione del volo dovuti alla compagnia aerea.
Tuttavia, la pandemia Covid-19 rappresenta una CAUSA DI FORZA MAGGIORE (ovvero un evento straordinario e di difficile previsione) il cui verificarsi “assolve” la compagnia aerea da ogni colpa o negligenza.
Alla luce di ciò, secondo la normativa, tutte le cancellazioni dei voli dovute alla crisi Covid-19 NON danno DIRITTO AD UNA COMPENSAZIONE PECUNIARIA ai passeggeri, perché il motivo della cancellazione è una “circostanza straordinaria”.
Allora cosa può fare il passeggero incolpevole?
Quali rimedi ha a disposizione?
La normativa europea stabilisce comunque che, indipendentemente da tali circostanze, i passeggeri hanno comunque il diritto di ricevere il prezzo del biglietto per intero ed entro 7 giorni (diritto al cosiddetto “refund”).
Ciò nonostante, assistiamo sempre più spesso al fenomeno per il quale alcune compagnie aeree offrono ai passeggeri un voucher, negando il rimborso del ticket pagato.
È questo un comportamento lecito?
L’offerta di sostituzione (del rimborso in contanti) con un buono di volo valido per una data futura è perfettamente lecita (rappresentando una prestazione equivalente di quella originariamente pattuita), tuttavia occorre sottolineare che questa soluzione dipende interamente dall’accettazione scritta da parte del passeggero!!
Infatti, come diremmo in gergo legale, essendo la prestazione originaria perita (cioè: essendo divenuto impossibile effettuare il volo a quelle determinate condizioni già stabilite tra le parti), occorre un nuovo “accordo” tra la compagnia ed il passeggero affinché il voucher possa considerarsi un’offerta valida.
Dunque, le compagnie NON possono costringere i passeggeri ad accettare un voucher e l’ipotesi contraria rappresenta un comportamento illegittimo.
Se dunque il passeggero preferisce un rimborso in contanti, e la compagnia aerea gli ha invece inviato un voucher per la prenotazione, il passeggero che non ha firmato un accordo, può comunque richiedere il rimborso.
In questo caso però non utilizzate il voucher…perché questo comportamento (definendosi come “concludente”, cioè valido a dimostrare la propria volontà) potrebbe comportare l’accettazione del voucher stesso!
Quanto alla tempistica, occorre tener presente che non c’è bisogno di affrettarsi, dal momento che si hanno a disposizione di norma 2-6 anni (a seconda del Paese).
E se ho acquistato il biglietto attraverso un terzo agente (per es. un’agenzia di viaggi o una piattaforma online)?
Attenzione!!!
Perché la situazione in questo caso si complica (e non poco)!!!
Molte compagnie aeree, infatti, soprattutto in questi ultimi tempi, costringono i passeggeri a richiedere il rimborso all’agenzia di viaggi che ha venduto il biglietto, rifiutandosi di offrire una soluzione per il diretto interessato.
Questo comportamento, chiaramente, fa sì che lo sfortunato viaggiatore venga rimbalzato “come una pallina da ping pong” da un interlocutore all’altro e che trascorrano parecchie settimane, se non addirittura mesi, prima di ricevere una risposta.
Anche questa prassi è contro la legge!
Infatti, secondo la norma CE 261/04 la “compagnia aerea che opera” è quella che deve rimborsare l’intero costo del biglietto (incluse le seguenti voci: le spese di agenzia, la priorità, il posto a sedere, il bagaglio e tutte le altre spese di viaggio).
Purtroppo accade però che, sebbene la compagnia accetti di rimborsare il costo intero del biglietto, la stessa chieda che l’istanza di refund sia presentata dal terzo intermediario.
Questa soluzione, se da un lato è comprensibile (considerato l’elevato numero di richieste di rimborso ricevute dalle compagnie aeree di questi tempi), dall’altro non è la soluzione ottimale per il viaggiatore, in quanto i tempi di attesa saranno inevitabilmente più lunghi.
Un consiglio?
Un’alternativa che è possibile esperire (nel caso in cui vi trovaste nella sfortunata circostanza di dovere avere a che fare con il terzo intermediario), per evitare tempi troppo lunghi, è quella di cercare una soluzione con il vostro istituto di credito!
Sono sempre più numerose, infatti, le banche che concedono ai propri clienti il c.d. “chargeback”: vale a dire un rimborso delle cifre pagate!
Ovviamente, però, dovrete essere in possesso di una carta di credito o, in casi più limitati, di una carta di debito (il chargeback, infatti, è previsto dalla normativa europea in caso di carte di credito, e soltanto al livello di regolamentazione nazionale in caso di carte di debito).
In generale, a chi possiede una carta (di credito o di debito) è riconosciuto un periodo di 540 giorni dalla data dell’acquisto per iniziare una richiesta di rimborso presso il proprio istituto di credito (chargeback claim).
Le modalità per effettuare tale richiesta possono essere piuttosto semplici in base al Paese di riferimento, in quanto a volte è sufficiente contattare telefonicamente il servizio clienti della propria banca per richiedere il rimborso.
L’unica condizione richiesta è chiaramente che il pagamento del volo (o del viaggio) sia avvenuto attraverso carta di credito o di debito.
Dunque, per fare UNA BREVE SINTESI, IL VIAGGIATORE a cui viene cancellato un volo o un viaggio da parte della compagnia aerea o di trasporto, HA A DISPOSIZIONE I SEGUENTI RIMEDI:
• Chiedere un rimborso direttamente alla compagnia aerea (refund), se ha prenotato senza l’ausilio di intermediari.
• Rifiutare di accettare un voucher offerto in compensazione (non firmando alcun accordo proposto dalla compagnia, né utilizzando il voucher messo a disposizione dalla stessa).
• Alternativamente, il viaggiatore può decidere di rinunciare al refund(richiesta di rimborso), accettando il voucher offerto dalla compagnia. In tal caso è bene assicurarsi che questo sia valido per almeno 1 anno, e che in qualsiasi momento sia possibile scegliere qualsiasi data, destinazione e nome del passeggero, che sia possibile usarlo parzialmente più volte, e soprattutto che non ci siano costi aggiuntivi nascosti. Sarebbe bene, in siffatta circostanza, valutare anche il rischio di fallimento della compagnia aerea.
• Nel caso in cui un terzo agente fosse coinvolto (se si è, per esempio, prenotato il viaggio attraverso un’agenzia di viaggi o una piattaforma online), è bene ricordare che sarà la compagnia erogatrice del servizio (es. compagnia aerea) a dover rimborsare i passeggeri, anche se la stessa potrebbe richiedere che la richiesta di rimborso venga fatta da parte del terzo intermediario.
In quest’ultimo caso, per evitare le lungaggini legate alla procedura, è possibile tentare la strada del chargeback claim (richiesta di rimborso alla banca), contattando la propria banca (a condizione che sia la banca emittente della carta di credito e/o debito) al fine di ottenere il rimborso della somma pagata.
Tenete presente tuttavia che il chargeback è un’opzione, non un obbligo, per la banca ed è più verosimile che venga concesso se si è utilizzata una carta di credito.
Alla luce di quanto vi ho detto sin qui, facendo tesoro dell’esperienze impartite dal Coronavirus, forse d’ora in poi, quando prenoteremo un viaggio, potremo usare dei piccoli accorgimenti per evitare problemi in futuro:
- Prenotare sempre attraverso il sito della compagnia aerea (piuttosto che attraverso l’ausilio di terzi intermediari);
- Preferire compagnie aeree “solide” che non rischino di fallire o finire in bancarotta (per esempio quelle nazionali di bandiera);
- Usare, come metodo di pagamento, una carta di credito (informandosi prima con la propria banca sulle sue linee guida relative al chargeback).