“A CHILD IS A CHILD”, L’ITALIA RISPONDE ALL’EMERGENZA CON LA LEGGE N. 74/2017
I bambini stranieri, i bambini migranti, i bambini europei, i bambini italiani, i bambini che hanno la fortuna di avere una famiglia, e i bambini che invece sono soli, sono tutti egualmente bambini e, a tutti loro, senza distinzioni, deve essere riconosciuto quel diritto assoluto e inviolabile di essere bambini.
È importante, quindi, che non solo l’Europa, gli Stati Sovrani attribuiscano la massima priorità ai diritti dei bambini, ma che ogni adulto, che ognuno di noi, si impegni perchè a nessun bambino venga mai negato il diritto assoluto di essere bambini.
Il rapporto dell’Unicef “A child is a child” evidenzia che il numero di bambini migranti che si spostano da soli è in progressivo aumento, mettendo in luce un dato estremamente preoccupante[1], che ha scatenato un forte allarmismo sociale.
In particolare, fonte di preoccupazione, è il dato che evidenzia come moltissimi di questi bambini e ragazzi scompaiono misteriosamente dopo lo sbarco nella terra straniera. Alcuni di questi, inghiottiti dal limbo giuridico in cui vengono lasciati per mesi interminabili, sfuggono al sistema, la maggior parte, purtroppo, viene calamitato dalla macchina della criminalità.
I minori soli sono soggetti estremamente vulnerabili, e per questo vittime predilette della spirale dello sfruttamento.
L’Italia, nel silenzio europeo, interviene in prima linea dedicando ai minori stranieri non accompagnati, e ai loro diritti, un’intera Legge del 07/04/2017 n. 47, c.d. Legge Zampa. Questa con una serie di interventi omogenei volti a garantire, ad estendere una rete di tutele in favore di questi soggetti presenti sul territorio nazionale, riconoscendone la loro insita e assoluta invulnerabilità, colma un profondo vuoto normativo.
In particolare viene proposta l’equiparazione tra minori stranieri non accompagnati e minori italiani; vengono stabilite procedure di identificazione ad hoc, caratterizzate da una durata minima e gestite da personale qualificato; viene semplificata la materia dei permessi di soggiorno (potranno essere richiesti il permesso per minore età o per motivi familiari); sono istituite le figure dei tutori volontari, ovvero soggetti disponibili a rappresentare la figura di riferimento per questi minori; sono sanciti, insieme ai diritti fondamentali, il diritto d’ascolto, e il diritto all’assistenza legale; infine, segnatamente ai minori vittime di tratta, viene inserito uno specifico programma di assistenza.
La normativa nazionale, riprende i fondamentali principi di non discriminazione e del superiore interesse del minore, statuiti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. Pertanto, prevede che le sue previsioni vengano applicate, indistintamente a tutti i soggetti minori migranti non accompagnati, che essi siano entrati o meno regolarmente nel territorio italiano, sottolineando che ai minori stranieri debbano essere riconosciuti i medesimi diritti riconosciuti ai minori cittadini italiani. Il principio di non discriminazione deve essere applicato anche rispetto alla disposizione per cui l’interesse del minore deve essere preminente rispetto ad ogni decisione che lo riguardi o, che comunque si ripercuota sullo stesso (principio del superiore interesse del minore).
Analizziamo ora la legge del 4 aprile 2017 più da vicino. Con questa il legislatore si è prefissato di far fronte alle problematiche inerenti al fenomeno migratorio da parti di minori soli.
All’art. 2 offre, pertanto, una nuova[2] definizione per cui per “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e’ altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano[3].”
Tra le novità di maggiore rilevanza, vi è il divieto di respingimento alla frontiera e il divieto di espulsione, che sebbene sia già previsto dal TU sull’immigrazione, tale nuova legislazione mira a rafforzare questo divieto, in un’ottica di maggiore tutela per i questi soggetti deboli, escludendo alcuna possibilità di deroga, prevalendo la condizione di minore anche sull’ordine pubblico e sulla sicurezza.
L’Italia, con questa legge, si propone come paese all’avanguardia rispetto agli altri Stati europei, anche con riguardo all’accoglienza, essendo il primo paese ad aver recepito il principio di specificità delle strutture, garantendo, così, ai minori migranti dei centri a loro appositamente dedicati, in grado di rispondere alle loro esigenze di bambini.
In linea con questa direttiva e, al fine di limitare il periodo di limbo giuridico di cui si è anticipato in precedenza, viene dimezzato il periodo limite di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza (da 60 a 30 giorni). , rispetto agli altri Paesi europei, la legge Zampa, prevede che il neo maggiorenne che necessiti di un sostegno prolungato, al fine di raggiungere la piena indipendenza, possa beneficiare di misure di integrazione di lungo periodo.
La Legge 47 del 2017 si propone il fondamentale obiettivo di garantire un tutore per ogni minore, creando delle apposite liste di tutori volontari, presso il Tribunale per i Minorenni. Purtroppo, a tale proposito, la legge non è priva di criticità: Mantenere ferma la competenza per la nomina del Giudice Tutelare e lasciare istituiti, invece, gli albi presso il Tribunale per i minorenni, crea numerosi intoppi, che allungano i tempi di nomina del tutore. La materia è stata, però, armonizzata grazie all’intervento del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che ha pubblicato le linee guida nazionali, al fine di uniformare la procedura sull’intero territorio nazionale.
La novella prevede chiaramente che inserire un bambino o un ragazzo in una famiglia affidataria piuttosto che in un centro di accoglienza risponde, maggiormente all’obiettivo di inclusione e protezione che la legge stessa si prepone. Pertanto, accanto alle liste di tutori volontari sono state previste le famiglie affidatarie. Si tratta di un altro punto critico di questa legge, in quanto, da un lato, spesso le famiglie non sono pronte ad accogliere un minore con un trascorso tanto difficile e con una cultura completamente differente, dall’altro la procedura italiana in materia è poco fluida e concretamente arduo da applicare in tempistiche congrue.
La direttiva in discorso si fa portavoce del principio secondo cui lo status di minore prevale sullo status di straniero, assicurando il riconoscimento di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e all’istruzione. Viene disposto che i minori non accompagnati vengano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e che vengano inseriti presso le istituzioni scolastiche.
I piccoli non accompagnati hanno, inoltre, diritto all’assistenza legale e all’ascolto. In merito a quest’ultimi diritti è opportuno soffermarsi brevemente su un punto particolarmente significante di questa legge, la quale prevede che i minori vittime di tratta siano inseriti in apposti programmi di assistenza, attraverso cui vengono dispensate specifiche tutele, psico-sociali, e sanitarie, al fine di predisporre un adeguato percorso di sostegno. È, infine, previsto che all’interno di questo percorso sia assicurato anche un sostegno legale, a spese dello Stato, volto a far ottenere al minore un risarcimento per l’ingiusto danno subito.
Alla luce di quanto emerso, certamente questa novella necessita ancora di taluni accorgimenti per trovare corretta e concreta applicazione. In primo luogo sono necessarie ulteriori risorse per poter realizzare al meglio la rete di protezione e tutele che i fanciulli stranieri non accompagnati necessitano, in secondo luogo, è necessario approntare dei cambiamenti che permettano a questa legge di coordinarsi al meglio con la legislazione vigente.
La n. 47/16 rimane, indiscutibilmente, una svolta epocale che l’Italia ha realizzato nei confronti di un fenomeno particolarmente delicato, sia dal punto di vista umano, che da quello normativo, come dimostrano le difficoltà incontrate dalla stessa Europa nel legiferare in materia. Nonostante le criticità, di cui non è scevra la legge de quo, essa permette di giungere a riflessioni sorprendenti rispetto ai sentimenti di umana solidarietà civile che il nostro paese ha dimostrato nei confronti dei bambini migranti che si trovano ad affrontare da soli un percorso, arduo e molto lungo, in un paese straniero. Senza dimenticare che “a child is a child” senza discriminazioni e differenze.
[1] Dal 2010 ad oggi il numero dei bambini migranti non accompagnati è quintuplicato.
[2] Si differenzia dalla definizione previgente, in quanto, quest’ultima ricomprendeva anche i minori migranti concretamente non completamente soli, bensì affidati ad adulti formalmente non tutori nè affidatari.
[3] Art. 2, legge n. 47/2017
MARA BRAGHINI – Mara, una laurea in giurisprudenza, due master post laurea, uno in criminologia e reati finanziari, l’altro in diritto penale tributario. Una vita dedicata alla sua passione per i cavalli, all’equitazione, da cui ha imparato che per raggiungere grandi obiettivi non bisogna mollare mai, le scorciatoie non ripagano, al contrario della dedizione, della passione e della costanza.
Questo insegnamento lo applica ogni giorno, in ogni cosa che fa, anche durante la pratica forense, che la vede interfacciarsi con molteplici ambiti del diritto, passando da questioni di diritto civile, di diritto del lavoro, a questioni tributarie, e soprattutto di diritto penale, di recente ha iniziato a interfacciarsi anche con il diritto dell’immigrazione, per via della sua collaborazione con l’Associazione Avvocato di Strada Milano, associazione che offre tutela legale ai soggetti senza fissa dimora. Leggi tutta la biografia >>