Via Emiro Giafar 155, 90124 - Palermo
331 125 3780
mifconsultorio@gmail.com

Adozione e affidamento familiare: il quadro normativo

MIF ACADEMY

Adozione e affidamento familiare: il quadro normativo

Il nostro ordinamento tutela il diritto del minore ad avere una famiglia.

Ciò significa ad essere cresciuto, ricevere cure, essere seguito nelle sue fasi di sviluppo,sia fisico che psicologico, all’interno di un “luogo” che possa accogliere tutti i desideri e tutte le esigenze del minore e possa tutelare i suoi interessi.

Questo “luogo” è la famiglia

In base alla norma principale della legge sulle adozioni tutto ciò dovrebbe essere assicurato all’interno della famiglia di origine, per questo motivo viene riconosciuto, prima di tutto, il diritto del bambino  “di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Spesso però ciò non accade.

Può succedere, infatti, che i genitori del minore non si rivelino, nel tempo ed a seguito di un approfondito controllo da parte del Tribunale per i Minorenni, adeguati a ricoprire il ruolo genitoriale perché non idonei ad assicurargli una crescita armoniosa e sana dal punto di vista psico-fisico; può accadere che la mamma del bimbo scelga di farlo nascere nell’anonimato; può succedere che il minore sia rimasto senza genitori.

Allora, per tali situazioni, la legge riconosce il diritto del minore a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie, in una famiglia differente rispetto a quella d’origine.

Ed è proprio a tale scopo che esistono gli istituti dell’adozione di minore e dell’affidamento.

L’adozione e l’affidamento hanno il fine di assicurare al minore le adeguate cure e la necessaria assistenza nella sua crescita fisica, psicologica e sociale.

Vediamo quali sono le principali differenze: facciamoci qualche domanda e proviamo a darci qualche risposta!

Cos’è l’adozione?

Con l’adozione un bambino che è stato dichiarato (dal Tribunale per i Minorenni a seguito di un accertamento) “in stato di abbandono” prima e, successivamente, “in stato di adottabilità” entra a tutti gli effetti a far parte di una nuova famiglia. Con l’adozione cambia lo stato giuridico del minore, che diviene figlio della coppia che lo adotta.

Cos’è l’affidamento?

Con l’affidamento un bambino che si trova in difficoltà viene accolto da una famiglia diversa da quella di origine e che risulta in grado di prendersene cura.

Alla famiglia affidataria viene dato il compito di educare il minore, di prendersene cura, di soddisfare i suoi bisogni e le sue esigenze (affettive e materiali).

L’affidamento familiare però non incide sul rapporto giuridico di “figlio”, il minore rimane figlio dei suoi genitori biologici, e viene solo temporaneamente affidato ad un’altra famiglia poiché vi sono delle difficoltà familiari all’interno del suo nucleo d’origine che possono influire negativamente sul suo sviluppo e la sua crescita.

L’adozione è definitiva?

Sì. Con l’adozione il legame bambino-famiglia d’origine viene interrotto definitivamente ed il minore diventa figlio di chi lo adotta.

L’affidamento è definitivo?

No, è temporaneo. Infatti nell’affido è fondamentale che venga mantenuto il legame tra il minore e la famiglia d’origine; i genitori del piccolo rimangono in stretto contatto con lui e possono, se lo desiderano, dare indicazioni e suggerimenti sull’educazione da impartire e l’istruzione del minore.

Allora quando finisce l’affido?

L’affidamento, da un punto di vista giuridico, finisce con il raggiungimento della maggiore età dell’affidato. Tuttavia, sulla base di specifici progetti, può protrarsi sino a 21 anni.

In ogni caso l’affido può terminare nel momento in cui i gravi motivi che hanno determinato la necessità che il minore venisse affidato ad una famiglia diversa da quella di origine cessino, e quindi il bambino possa tornare a vivere con la propria famiglia.

L’affido può diventare adozione?

Sì. Non solo, la legge prevede una priorità nell’adozione da parte della coppia affidataria. Il tribunale per i minorenni tiene conto dei legami affettivi che sono divenuti, durante il periodo di affido, significativi e del rapporto nato tra minore e famiglia affidataria (ciò ovviamente solo se gli affidatari posseggono i requisiti per l’adozione).

Quali sono i requisiti per poter adottare?

  • Coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni;
  • coniugi che abbiano convissuto, in modo stabile e continuato, prima del matrimonio, per almeno 3 anni;
  • i coniugi non devono essersi separati neanche di fatto negli ultimi 3 anni;
  • almeno uno degli adottanti deve 18 anni in più rispetto al minore ma non più di 45 anni rispetto allo stesso (salvo deroghe).

Cosa devo fare per adottare?

Le fasi sono essenzialmente 4:

  1. Innanzitutto bisogna presentare la domanda di disponibilità all’adozione al tribunale per i minorenni  specificando se si è disponibili ad adottare più fratelli oppure bambini portatori di handicap.
  2. Seguirà la fase di accertamento, da parte del Tribunale e dei Servizi Sociali competenti, dei requisiti della coppia che ha presentato la domanda (si tratta di accertamenti volti a valutare la capacità di educare il bambino, lo stato di salute della coppia, la situazione personale ed economica, a conoscere l’ambiente familiare dei richiedenti e  i motivi che hanno spinto a presentare la domanda di adozione).
  3. Sulla base delle indagini, il Tribunale per i Minorenni sceglie la coppia che è risultata più idonea per il minore e dispone l’affidamento preadottivo che dura un anno (può essere prorogato o revocato) e durante il quale viene svolta dal tribunale un’attività di controllo e di sostegno (mediante la il curatore speciale del minore o il tutore).
  4. Trascorso un anno (o di più in caso di proroga) il Tribunale dichiara l’adozione vera e propria.

Quali sono i requisiti per poter prendere in affidamento?

  • La legge non prevede particolari requisiti.
  • Non vi sono limiti d’età.

Gli affidatari possono essere coniugi, conviventi o single.

  • Bisogna essere consapevoli e convinti della scelta.

Cosa devo fare per prendere un minore in affidamento?

  • È necessario dichiarare la disponibilità all’affido.
  • A chi?Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza che daranno inizio ad un percorso volto a valutare e conoscere i soggetti che desiderano prendere un minore in affidamento. Attraverso una serie di incontri (anche domiciliari) volti a valutare l’idoneità del soggetto, del suo nucleo familiare, della sua abitazione.

Ho bisogno di un avvocato?

  • No, in entrambi i casi non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Cosa succede al cognome?

  • In caso di adozione il minore diventa a tutti gli affetti figlio degli adottanti, quindi assume il cognome della nuova famiglia. Con l’affido, invece, il bambino continua a mantenere il proprio cognome.

Se anche tu stai pensando di adottare o prendere in affidamento un minore e hai bisogno di maggiori informazioni o semplicemente di un primo consulto, i Professionisti del Consultorio dei diritti MIF sono a tua disposizione per una consulenza di base gratuita. Prendi subito un appuntamento telefonando al 331 1253780 oppure cliccando sul pulsante sottostante.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial