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L’avvocato d’ufficio e il gratuito patrocinio

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L’avvocato d’ufficio e il gratuito patrocinio

Molto spesso si è titolari di un diritto, ma non si conosce un avvocato a cui rivolgersi per farlo valere in giudizio, oppure non si ha la sufficiente disponibilità economica per pagare un legale.
Nel primo caso lo Stato nomina un avvocato d’ufficio, mentre nel secondo paga l’onorario dell’avvocato.

E qui sorge l’amletico dubbio di tanti cittadini: se l’avvocato è d’ufficio, perché devo pagarlo io?
Per rispondere dobbiamo procedere con ordine, iniziando col dire chi è l’avvocato d’ufficio.

Si tratta di un libero professionista, e non di un dipendente dello Stato, che viene definito “d’ufficio” poiché è iscritto nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere, appunto, le difese d’ufficio.
Per capire la funzione e l’importanza del difensore d’ufficio, bisogna fare riferimento al procedimento penale. Nel caso in cui la persona indagata o imputata non nomini un difensore di fiducia, l’Autorità giudiziaria ne nominerà uno d’ufficio.

Questo in ossequio all’obbligo della cosiddetta difesa tecnica. L’avvocato d’ufficio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui l’assistito nomina un difensore di propria fiducia.
Il ruolo del difensore d’ufficio prescinde dal suo indiscutibile diritto alla retribuzione, ed ecco svelato l’arcano. Il soggetto che ha usufruito delle prestazioni professionali dell’avvocato d’ufficio sarà obbligato a pagarne l’onorario, a meno che non possegga i requisiti di legge per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

“Chi non ha soldi ha sempre torto” è un antico proverbio che sottolinea l’impossibilità di difesa per chi è privo di denaro.

Per fortuna a smentire questo detto esiste il patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio, ovvero l’istituto che garantisce la difesa tecnica ai cittadini non abbienti.
Chi è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un avvocato d’ufficio o di fiducia.
Il patrocinio a spese dello Stato opera nel procedimento penale (per l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa da reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile, ovvero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria), ma anche nel processo civile, in quello amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (ad esempio le separazioni consensuali), per la difesa del cittadino le cui ragioni non risultino manifestamente infondate.

Vediamo ora quali sono i requisiti che la legge prevede per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e chi può richiederlo.

Innanzitutto esiste un limite di reddito, che nell’ultima dichiarazione non deve superare € 11.369,24 (questo è il limite attuale, in attesa dell’aggiornamento per il 2017). Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei cespiti dichiarati nello stesso anno da ogni componente della famiglia, incluso chi presenta la domanda. A questa regola derogano i processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti della famiglia che convivono con lui, in questo caso il reddito da prendere in esame sarà soltanto quello della persona che presenta l’istanza di gratuito patrocinio.

I soggetti che possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono:
i cittadini italiani, gli stranieri che al momento in cui si verifichi il fatto oggetto del processo soggiornino regolarmente sul territorio dello Stato, gli apolidi e gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dev’essere presentata presso la competente Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (il modulo per la domanda lo fornisce la stessa Segreteria).
I cittadini possono scegliere tra gli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e presso tutti gli Uffici Giudiziari della provincia.

Depositata la domanda il Consiglio dell’Ordine valuterà se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, e si pronunzierà entro dieci giorni dichiarando:
l’accoglimento della domanda, la non ammissibilità o il rigetto della stessa.
Copia del provvedimento sarà trasmessa all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il richiedente potrà rivolgersi al giudice competente per il giudizio.


FRANCESCO MURANA – Penalista palermitano con tante passioni che vanno dal pianoforte, alla scrittura, passando per il teatro, il video editing ed il doppiaggio. Volontario della Croce Rossa Italiana dal 2004, è stato fra l’altro impegnato per oltre tre mesi nelle operazioni di soccorso della popolazione abruzzese colpita dal sisma del 2009. Dal 2010 ha approfondito lo studio del Diritto Internazionale Umanitario e nel 2012 ha conseguito il titolo di Consigliere qualificato DIU per le Forze Armate, per le quali svolge attività di docenza. Nel 2013 si è specializzato in International Disaster Response Law presso l’International institute of humanitarian law e dal 2015 è docente nei corsi delle allieve Infermiere Volontarie della C.R.I..

 

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