Autorizzazione al figlio minorenne per la gita fuori porta. Cosa fare in caso di disaccordo dei genitori separati?
Cosa deve fare e a chi deve rivolgersi un genitore separato che, avendo espresso il proprio consenso per far partecipare il figlio minorenne ad un campo estivo, si scontra con il disaccordo dell’altro coniuge?
I rimedi a questi quesiti sono di due nature differenti: uno appartiene al buon senso, l’altro è giuridico.
In riferimento al primo, ahimè, è all’ordine del giorno assistere alle continue liti e alle infinite battaglie tra ex – coniugi che, avendo messo un punto definitivo al loro matrimonio, non riescono a contenere l’astio che i problemi della rottura comporta. Purtroppo, però, le disarmonie dei genitori, si sa, ricadono in primis sui figli, i quali, non solo fanno fatica ad accettare la rottura del rapporto tra mamma e papà, ma devono avere anche la pazienza di sopportare tutti gli aspetti negativi che ne derivano.
Per tali ragioni, si consiglia vivamente ai coniugi il dialogo.
Ebbene sì, potrà sembrare a prima vista un rimedio semplice e alquanto banale ma, se accoglierete questo semplice consiglio, sarete capaci di sentire il senso di leggerezza e di pace interiore che l’armonia promana, per non parlare dei risvolti benefici nella vita del fanciullo. Questi, difatti, assistendo alla complicità tra i genitori, si sentirà protetto e sicuro nell’affrontare la propria vita dentro e fuori il nucleo familiare.
Nel caso in cui il buon senso soccomba dinanzi ad altre ragioni, il nostro ordinamento giuridico viene in soccorso dei genitori, prevedendo dei rimedi esperibili dinanzi al Tribunale in persona del Giudice Tutelare.
Si faccia però attenzione al fatto che questo più che un rimedio potrebbe essere definito come una extrema ratio, ovvero un caso limite cui approdare se non si vedono altre soluzioni all’orizzonte.
Il giudice tutelare, difatti, opera nell’ambito della volontaria giurisdizione, area deputata alla gestione di un negozio o di un affare per la cui conclusione è necessario un giudice, terzo e imparziale, che collabori con le parti allo scopo di costituire il rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi in maniera autonoma. Si tende, pertanto, a qualificarla come attività strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo.
In tale ambito, il giudice tutelare svolge un ruolo di vigilanza, gestione e controllo sulle situazioni che coinvolgono le fasce deboli (minori e incapaci), talvolta, anche su istanza di altri organi giudiziari.
In particolare, tale organo giudiziario è deputato al controllo dei rappresentanti dei soggetti che hanno una ridotta o assente capacità di agire, ovvero i minori emancipati e gli inabilitati da una parte, e i minori di età e gli interdetti dall’altra.
A sostegno di quanto sopra esposto, il co. 2 dell’art. 316 c.c., sulla responsabilità genitoriale, dispone che in caso di contrasto tra i genitori negli atti di ordinaria amministrazione inerenti all’educazione del figlio, ciascuno dei due può adire l’autorità giudiziaria senza formalità, indicando i provvedimenti che ritiene idonei.
Nel caso che ci occupa, quindi, il genitore per ottenere la suddetta autorizzazione potrebbe depositare un’istanza nelle forme del ricorso (cui dovrà apporsi marca da bollo di euro 27,00, ed esente da contributo unificato) presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale o della sezione distaccata competente per territorio in relazione alla residenza del minore.
La predetta istanza dovrà contenere i motivi posti a fondamento della richiesta, nella specie, il genitore potrà descrivere la finalità socio culturale della gita, sottolineando l’importanza paideutica di tale attività, dal momento che l’ente organizzatore del campo estivo è una associazione educativa che si occupa di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia.
Al deposito dell’atto introduttivo, segue una fase istruttoria, che prevede l’audizione delle parti interessate e l’acquisizione di elementi, culminando, infine, con la decisione mediante decreto che potrà accogliere o rigettare l’istanza.
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale ovvero dinanzi alla Corte di Appello (se il decreto è stato emesso dal Tribunale), che si pronunceranno in camera di consiglio. Tale reclamo deve essere presentato entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato nei confronti di una sola delle parti , o dalla notificazione se è dato nei confronti di più parti, così come disposto dall’art. 739 c.p.c..
In conclusione, si ricordi che quanto sopra esposto persegue una finalità meramente paradigmatica volta ad indirizzare e consigliare coloro che vivono una situazione analoga a quella che abbiamo appena analizzato, stante che prima di agire in giudizio bisogna sempre consultare un esperto professionista perché, badate bene: ogni singola vicenda presenta sempre dei tratti peculiari che le distinguono dalle altre!
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