Cos’è l’illecito endofamiliare? Com’è cambiata la giurisprudenza in merito al risarcimento danni
“Il rispetto della dignità e della personalità come diritto inviolabile, la lesione endofamiliare costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”
(sent. Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio- 9 marzo 2020, n. 6518)
Nei Tribunali sono sempre più frequenti le domande di risarcimento dei danni, proposte da un familiare nei confronti di altri componenti della famiglia, per comportamenti ritenuti lesivi della propria personalità. Questi comportamenti che si verificano all’interno del nucleo familiare, rappresentano ipotesi di “illecito endofamiliare”.
Rientrano nelle predette ipotesi, i comportamenti lesivi della dignità e dell’onore o della reputazione di un coniuge (es. la violazione dell’obbligo di fedeltà quando sia così grave da offendere la dignità e la rispettabilità del consorte); quelli violenti, discriminatori o sleali che siano lesivi della persona stessa e della sua integrità psicofisica (es. lo stato di gravidanza causato da altri); i casi di mancata assistenza materiale (es. mancato mantenimento del coniuge).
Si registrano, ancora, episodi di “illecito endofamiliare” nel rapporto tra genitori figli, basti pensare ai comportamenti di completo disinteresse verso i figli, ma anche ai danni arrecati nella sfera patrimoniale del figlio per non aver potuto egli godere del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione che il genitore avrebbe, invece, dovuto garantirgli, o ancora ai comportamenti volti ad ostacolare gli incontri con l’altro genitore che integrano una lesione dei diritti del genitore e del figlio.
A seguito di profondi mutamenti che hanno interessato il diritto di famiglia, oggi, il soggetto, danneggiato da comportamenti psicologici e/o fisici lesivi della sua personalità, da un altro membro della medesima famiglia potrà proporre azione di risarcimento del danno, qualora sussista una violazione dei diritti inviolabili (diritto all’onore, alla reputazione ecc.) che, nell’ambito familiare, necessitano di essere protetti.
Pertanto, in tutti questi casi, sarà possibile chiedere un indennizzo corrispondente al disagio subito; in ogni caso, bisognerà condurre un’analisi particolarmente attenta ed approfondita della fattispecie, per evitare di presentare in giudizio domande di risarcimento danni con scarse possibilità di accoglimento.
Giusy Buttacavoli, avvocato