Decreto liquidità: nuove regole da conoscere per imprese e liberi professionisti
di Michele Ardilio
Facciamo chiarezza, in pochi punti (previsti dal testo pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 08/04/2020), sul Decreto Liquidità così come approvato dal Consiglio dei Ministri e diventato operativo negli scorsi giorni, apporta misure a sostegno di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
E’ stato, infatti, deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
Per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, si agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Misure al Fondo di Garanzia
Nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020
- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata da MISE
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Le altre misure
Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:
- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
La nuova normativa Golden Power
Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese. Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo. Si potranno cioè controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità
1) Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
2) Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.
Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.
3) Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
4) Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
5) Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
6) Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
7) Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
8) Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
9) Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
N.B. per i riferimenti sulle “Misure Fiscali” fare riferimento al testo del decreto presente in Gazzetta Ufficiale.
(Fonte dati: Mise – Ministero dello sviluppo economico)
Commenti: 1
[…] dubbi sul decreto Cura Italia, avete acceso dei mutui, dei finanziamenti, prima della pandemia, e ad oggi non sapete come […]
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