AD OGNI MOTIVO IL SUO PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è il titolo di soggiorno più diffuso, necessario perché uno straniero possa rimanere sul territorio italiano. Ad ogni straniero entrato regolarmente in Italia, salvo poche e rare eccezioni, viene rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno.
Infatti, mentre per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario fare una specifica richiesta, il permesso di soggiorno viene rilasciato, ricorrendo i requisiti necessari, in modo pressoché automatico.
Ci sono molteplici varietà di permesso di soggiorno, esso varia al variare del motivo per cui si è entrati in Italia. Il motivo incide, prevalentemente sulla durata del titolo di soggiorno. E’ necessario conoscere quali sono i motivi per cui si può chiedere tale autorizzazione.
Conoscere quali ragioni, quali circostanze diano luogo al diritto di ottenere un valido titolo di soggiorno è fondamentale. Questo, soprattutto, in un momento storico, come quello attuale, costellato da continui cambiamenti, da continue riforme che vedono protagonista il diritto dell’immigrazione.
Vediamo più da vicino quali sono questi motivi e a che particolare tipo di permesso di soggiorno conducono.
Rilascio della cittadinanza o dello stato di apolide. Al cittadino straniero che sia già in possesso di un permesso di soggiorno e per altre ragioni ha fatto richiesta della cittadinanza italiana o dello stato di apolide, viene rilasciato un permesso per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Richiesta di asilo. Allo straniero che faccia richiesta di ottenere lo status di rifugiato politico, viene rilasciato permesso di soggiorno per il tempo strettamente necessario a espletare tale procedura.
Residenza elettiva. Fino a quando lo straniero percepisce in Italia una pensione o altra rendita, potrà avanzare richiesta di un permesso di soggiorno.
Emigrazione in altro paese. Allo straniero che intenda trasferirsi in altro Stato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per la durata della procedura occorrente.
Culto. Allo straniero recatosi in Italia per motivi religiosi viene rilasciato permesso di soggiorno per il periodo in cui permane la necessità di rimanere in Italia.
Studio. Allo straniero che sia iscritto e frequenti un corso di studio, viene rilasciato, per la durata dello stesso, titolo di soggiorno.
Tirocini formativi. Allo straniero impegnato in un corso di formazione o in un tirocinio viene rilasciato permesso di soggiorno pari alla durata del corso di formazione o del tirocinio.
Espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale. Agli stranieri che abbiano conseguito la laurea presso una università italiana, può essere rilasciato un permesso di soggiorno sino a che non abbiano terminato gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
Ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti. Possono richiederlo gli studenti che intendano avviare un’impresa o cercare un lavoro coerente con il percorso formativo completato. Questo titolo di soggiorno ha una durata variabile tra i 9 e i 12 mesi.
Lavoro subordinato. Si tratta del principale motivo per cui si chiede il permesso di soggiorno. Il permesso per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Pertanto, lo stesso titolo di soggiorno è legato al contratto di lavoro. Il contratto di soggiorno viene sottoscritto dal lavoratore straniero e dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico della Prefettura del luogo dove vive il datore di lavoro, o dove ha sede legale la ditta. Il contratto è soggetto a contenuto obbligatorio, in mancanza del quale il contratto è invalido. In particolare, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore, al momento della stipulazione, un alloggio idoneo, impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro dello straniero nel Paese di origine.
Qualora lo straniero perda il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, il titolo di soggiorno potrà essere rinnovato, per un periodo non inferiore ad un anno, e in ogni caso per tutto il periodo di tempo in cui percepisce le prestazioni di sostegno al reddito.
Lavoro autonomo. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo può vedersi riconoscere titolo di soggiorno, che avrà validità sino al momento in cui il soggetto eserciti la propria attività lavorativa.
Attesa occupazione. Lo straniero che sia già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro, può vedersi riconoscere permesso di soggiorno sino ad un anno dall’ultima occupazione regolare.
Motivi di giustizia. Qualora l’autorità giudiziaria ritenga indispensabile la presenza sul territorio nazionale di uno straniero, in relazione a procedimenti penali in corso per determinati reati, a questo soggetto viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo in seguito alla decisione dell’autorità.
Permesso per casi speciali. È necessario, rispetto a questo motivo, distinguere due ipotesi, le vittime di violenza domestica, che hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno di un anno; il permesso è di sei mesi, rinnovabile sino ad un anno, o per il maggior periodo occorrente, per lo straniero che a seguito di denuncia per aver subito particolare sfruttamento lavorativo, collabori con l’autorità giudiziaria.
Casi speciali ex art. 18. Lo straniero inserito in un programma di assistenza e integrazione, in quanto a causa dei tentativi di sottrarsi a violenze o gravi sfruttamenti posti in essere da un’associazione dedita a taluno dei delitti di cui all’art. 3 L. 75/58 o di quelli previsi dall’art. 380 cpp, può fare richiesta di questa particolare tipologia di titolo di soggiorno. La decisione in merito al rilascio e alla durata viene rimessa al Giudice.
Atti di particolare valore civile. Può essere rilasciato permesso di soggiorno della durata di 2 anni, ulteriormente rinnovabile, allo straniero che compia gesti di peculiare valore civile (come individuati nell’art. 3, Legge 2 gennaio 1958, n. 13).
Calamità. Viene concesso permesso, rinnovabile, di sei mesi, allo straniero che non può fare rientro, in sicurezza, nel proprio paese di origine, in quanto lo stesso versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità.
Cure mediche. Viene rilasciato permesso di soggiorno alla donna straniera in stato di gravidanza, non in possesso di altro permesso di soggiorno, e permane fino alla durata presunta del parto, e in seguito, fino ai sei mesi di vita del bambino. Il permesso di soggiorno per cure mediche viene altresì rilasciato allo straniero che intende ricevere cure mediche nello Stato, e ha validità per tutta la durata del trattamento terapeutico.
Motivi di protezione speciale. Al ricorrere di condizioni personali dello straniero di emergenza, o circostanze eccezionali e contingenti, talmente gravi da non consentirne l’allontanamento dal territorio nazionale, viene riconosciuto un permesso di soggiorno valido sino al permanere della situazione impeditiva dell’allontanamento.
Minore età. Viene rilasciato permesso di soggiorno sino al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero affidato al Giudice, non essendo accompagnato.
. Al minore straniero che si trovi in stato di affidamento viene rilasciato un permesso di soggiorno che perduri per tutta la durata dell’affidamento, mai oltre la maggiore età.
Assistenza minore. Il genitore di un minore che si trovi nel territorio dello Stato italiano, per cui il Tribunale dei minorenni abbia ritenuto sussistente una situazione di gravità legata allo sviluppo psicofisico del minore, potrà avanzare richiesta di permesso di soggiorno sulla base di questa motivazione. Il titolo di soggiorno avrà validità sino a quando il Tribunale non ne revochi l’autorizzazione, la quale può venire meno, nel momento in cui cessano i motivi alla base del pregiudizio per il minore stesso, o, altrimenti qualora il tribunale ritenga incompatibile l’attività familiare con le esigenze del minore.
Integrazione sociale e civile del minore. Viene rilasciato permesso di soggiorno sino al raggiungimento della maggiore età ai minori stranieri, non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale previo parere della Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
Motivi familiari. L’ordinamento prevede diverse tipologie di permesso di soggiorno per motivi familiari, esse possono essere avanzate dallo straniero che ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare, al seguito del proprio familiare, ovvero per ricongiungimento al figlio minorenne, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale.
In particolare, può essere avanzata dal figlio, coniuge, o dal genitore di un cittadino straniero che sia in possesso di regolare titolo di soggiorno. La richiesta, inoltre, può essere avanzata dallo straniero convivente parente entro il secondo grado con un cittadino italiano.
Può essere richiesto dallo straniero soggiornante nel territorio dello Stato da almeno un anno e che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano o di altro stato membro dell’UE, la richiesta di rilascio viene rigettata se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo al mero scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. Infine, può essere avanzata domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari da parte dello straniero, anche se illegalmente soggiornante, qualora sia in possesso dei requisiti necessari per richiedere il ricongiungimento con un rifugiato.
Questo titolo di soggiorno, in tutte le sue varianti, viene emesso con durata pari a quella del permesso di soggiorno in possesso dello straniero, c.d. trainante, a cui il nuovo documento di soggiorno è indissolubilmente collegato.
Avviandoci a concludere, il permesso di soggiorno, dunque, varia al variare del motivo che porta lo straniero sul territorio italiano. Il motivo che si adduce alla base della richiesta di ottenere l’autorizzazione a restare corrisponde al fine che il soggetto si prepone al suo ingresso nel paese. Lo straniero che vuole soffermarsi sul territorio dello Stato deve avere una valida ragione, perché senza un motivo non può essere rilasciata alcuna autorizzazione.
MARA BRAGHINI – Mara, una laurea in giurisprudenza, due master post laurea, uno in criminologia e reati finanziari, l’altro in diritto penale tributario. Una vita dedicata alla sua passione per i cavalli, all’equitazione, da cui ha imparato che per raggiungere grandi obiettivi non bisogna mollare mai, le scorciatoie non ripagano, al contrario della dedizione, della passione e della costanza.
Questo insegnamento lo applica ogni giorno, in ogni cosa che fa, anche durante la pratica forense, che la vede interfacciarsi con molteplici ambiti del diritto, passando da questioni di diritto civile, di diritto del lavoro, a questioni tributarie, e soprattutto di diritto penale, di recente ha iniziato a interfacciarsi anche con il diritto dell’immigrazione, per via della sua collaborazione con l’Associazione Avvocato di Strada Milano, associazione che offre tutela legale ai soggetti senza fissa dimora. Leggi tutta la biografia >>