Chiffà ‘u tagghiamu stu palluni?
Il diritto al gioco negli spazi condominiali.
Parlando di “Diritto al gioco” viene in mente una frase tratta dal libro della Psicologa e Accademica Silvia Vegetti Finzi nel suo scritto “A Piccoli Passi”:
Non c’è niente di più serio e più coinvolgente del gioco per un bambino. E in questa sua serietà è molto simile ad un artista intento al suo lavoro. Come l’artista, anche il bambino giocando trasforma la realtà, la reinventa, la rappresenta in modo simbolico, creando un mondo immaginario che riflette i suoi sogni a occhi aperti, le sue fantasie, i suoi desideri
Tra l’altro, forse in pochi ne sono a conoscenza, ma anche la Convenzione Internazionale di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989 riconosce il “diritto al gioco”.
Tale diritto è ovviamente riconosciuto, seppur con delle regole ben precise, anche in ambito condominiale.
Spesso i Condomini sono dotati del cortile ma non dispongono di un’area specifica per l’attivita’ ludica.
E, come purtroppo spesso accade molti condomini, infastiditi dalle urla e dagli schiamazzi dei bambini che organizzano magari una partita al pallone nel cortile condominiale, vorrebbero vietare agli stessi la possibilita’ di trascorrere il tempo libero all’aria aperta.
Per fortuna viene in soccorso dei bambini la Cassazione che sposa in pieno il dettato dell’art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante al Condominio puo’ servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto”. E nell’utilizzo della cosa comune rientra anche il diritto al gioco.
Ma se è vero che, quindi, nessun condomino puo’ vietare ai bambini di giocare, è anche vero che, come in ogni contesto di civile coabitazione che si rispetti, i condomini possono regolamentare l’attivita’ ludica con delle clausole specifiche: ad esempio si puo’ stabilire che dalle ore 14 alle ore 16 del pomeriggionon sia possibile giocare negli spazi comuni.
Inoltre, corre l’ obbligo di sottolineare che se i bambini causano un qualsiasi danno ad un bene condominile (rottura di una vetrata, di un neon, ecc) o ad un bene di un singolo condomino (ad esempio danneggiano, con il pallone, la sua macchina), secondo l’Art 2048 cod civ: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori fino ai 18 anni di eta’”.
Va da se’ dunque che, anche in condominio, come inogni forma di societa’ civile che si rispetti, è consentito tutto cio’ che è espressione di crescita sana e di espressione piena della propria personalita’.
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Valeria Gattuso si laurea in Scienze Politiche- nel Luglio del 2004. Partecipa ad uno stage sui Fondi Europei indetto dall’Assemblea Regionale Siciliana. Subito dopo ha un rapporto di collaborazione di un anno all’ Assessorato dei Lavori Pubblici. Al termine di questa esperienza, che certamente ha trovato molto interessante, lavora per circa due anni in un’ente di Formazione Professionale in ambito amministrativo. >>leggi di più