Diritto alla quota del TFR per l’ex coniuge
Nell’ambito dei rapporti familiari svolge un ruolo di fondamentale importanza il principio c.d. solidaristico, sia nella fase fisiologica del matrimonio che, forse maggiormente, nella fase patologica e quindi nella fase di rottura del legame matrimoniale.
Partendo dal presupposto che ciascuno dei coniugi, durante la vita matrimoniale, contribuisce o ha contribuito con il proprio lavoro, sia domestico che extra domestico, alla formazione ed alla creazione del patrimonio familiare, il principio solidaristico, con particolare riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, impone la permanenza degli obblighi di natura economica, in favore del coniuge ritenuto più debole.
Ciò anche successivamente al venir meno del vincolo coniugale e, pertanto, anche dopo che siano intervenuti la separazione personale ed il divorzio (sia che si tratti di scioglimento del matrimonio che di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Ebbene, il legislatore, ispirato da tale “obbligo” di solidarietà coniugale, ha sancito il diritto dell’ex coniuge, titolare di un assegno divorzile, a vedersi riconoscere una quota del TFR (trattamento di fine rapporto) percepito dall’altro ex coniuge al termine della propria attività lavorativa.
L’articolo 12-bis della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) inserito dall’articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede, infatti, che “il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a
maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Pertanto, l’ex coniuge, in favore del quale è stato riconosciuto un assegno periodico di divorzio, avrà diritto al 40% del TFR, percepito dall’altro ex coniuge, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Vediamo insieme cosa significa, quali sono le condizioni necessarie per poter richiedere tale quota e come richiederla.
Secondo la norma in parola, le CONDIZIONI NECESSARIE affinché possa essere riconosciuto tale diritto sono:
- l’ex coniuge che intende richiedere la quota di TFR deve essere titolare di un assegno divorzile. Ciò vuol dire che: in primo luogo, non basta la sola separazione personale dei coniugi, che non scioglie il vincolo coniugale, ma deve essere stato pronunciato il divorzio (sia esso scioglimento del matrimonio che cessazione degli effetti civili del matrimonio); in secondo luogo, deve essere stato riconosciuto, in favore del soggetto richiedente la quota di TFR, il diritto a percepire una somma periodica (e non un assegno una tantum) a titolo di assegno di divorzio (anche di minima entità).
- L’ex coniuge richiedente non deve essersi sposato nuovamente.
È richiesta, infatti, la produzione di un certificato, rilasciato all’anagrafe, da cui si evinca lo stato di “libero”. - La quota cui l’ex coniuge, titolare di assegno e che non abbia convolato a nuove nozze, ha diritto è pari al 40% del TFR in rapporto agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (e quindi sino al momento della pronuncia che incide sullo status). Tale percentuale va calcolata sull’importo netto e non su quello lordo (vale a dire non sulla somma gravata da oneri fiscali).
Il calcolo preciso della quota da poter richiedere, laddove ricorrano tutti i
presupposti previsti dalla norma, si effettua secondo un preciso calcolo aritmetico. Prima bisogna dividere il TFR percepito per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro; poi, il risultato deve essere moltiplicato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Infine, su tale risultato deve essere calcolata la quota del 40%. Per ciò che riguarda, infine, COME RICHIEDERE LA QUOTA DEL TFR, la modalità mediante cui ottenere il pagamento della quota di TFR in proprio favore consiste nella presentazione di un apposito ricorso davanti il Tribunale con l’assistenza di un avvocato, dopo che sia stato pronunciato il divorzio o, anche, contemporaneamente alla proposizione della domanda di divorzio.
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Nata a Palermo nel 1988, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo discutendo una tesi in materia di diritto di famiglia dal titolo “Relazioni affettive e modelli familiari”, affrontando ed analizzando il delicato tema delle nuove formazioni familiari e della conseguente esistenza di una pluralità di modelli parentali e familiari.
Dopo la laurea ha iniziato la pratica forense occupandosi prevalentemente di diritto di famiglia, di diritto minorile e del settore relativo all’inabilità, alle amministrazioni di sostegno ed alle tutele; di tali materia ha continuato ad occuparsi anche dopo essersi abilitata all’esercizio della professione d’avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo ed essersi iscritta all’Ordine degli Avvocati di Palermo.