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Alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche

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Alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche

Quante volte vi è accaduto di mettervi alla guida avendo bevuto un bicchiere di troppo?

Forse non siete coscienti dei rischi ai quali andate incontro?

Oggi si sente parlare spesso di quello che accade, in prevalenza di giovani che dopo aver trascorso una serata con gli amici, abusando di sostanze alcoliche, guidano l’auto assumendo una condotta irresponsabile che mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

Il legislatore ha cercato di reprimere questo fenomeno, apportando già a partite dagli anni 2000 diverse modifiche all’articolo 186 inserito nel cd. Codice della Strada.

La guida sotto effetto di sostanze alcoliche configura la violazione di regole amministrative dalle quali scaturisce una sanzione di tipo amministrativo ovvero, a seconda della gravità comporta la commissione di un vero e proprio reato punito penalmente.

Così come riportato nell’articolo 186, al primo comma, è fatto divieto a chiunque di mettersi alla guida avendo fatto uso di sostanze alcoliche.

Nello specifico sono state previste delle soglie alle quali corrispondono diverse risposte sanzionatorie.

La lettera a) di cui al secondo comma dell’articolo 186, prevede testualmente che chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro”.

Questo indica che la misurazione inferiore alle 0,5 grammi per litro, non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria né di tipo amministrativo né sotto il profilo penale.

Diversamente, il valore rientrante tra la soglia dello 0,5 fino allo 0,8, prevede come conseguenza il pagamento di una sanzione amministrativa nonché la sospensione della patente di guida dai tre ai sei mesi.

La lettera b) di cui al secondo comma dell’articolo 186, prevede testualmente che chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito “con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro”.

In questo secondo la condotta posta in essere dal trasgressore subisce una risposta punitiva maggiore, configurando un illecito penale che prevede oltre all’applicazione dell’ammenda, l’arresto fino a sei mesi con l’ulteriore conseguenza della sospensione della patente di guida per un periodo che va dai sei mesi ad un anno.

Per ultimo, la lettera c) di cui al secondo comma dell’articolo 186, prevede testualmente che chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito “con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi fino ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro”.

Questa ultima ipotesi è la più grave delle tre. Inoltre, dall’accertamento ne consegue la sospensione della patente di guida per un periodo che va da un anno a due anni.

Per ultimo, ma non per importanza, merita particolare attenzione l’introduzione del nuovo articolo 186 bis che prevede pene più severe per i soggetti definiti “neopatentati” ovvero per tutti quei soggetti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose (cd. Conducenti professionisti).

Per “neopatentati” si intendono quei soggetti che hanno un’età inferiore ai 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria “B”.

Ai soggetti sopra menzionati difatti è fatto espresso divieto di mettersi alla guida una volta assunte bevande alcoliche, facendo venir meno la soglia minima dello 0,5 grammi per litro prevista dall’art. 186, secondo comma, lettera a).

La breve esposizione normativa orienta inevitabilmente alla seguente conclusione.

Il conducente che si mette alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche risponde personalmente per la violazione delle norme contenute in materia nel c.d. Codice della Strada e la risposta punitiva prevista dal legislatore è proporzionata alla gravità della condotta posta in essere.


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Andrea Maniaci

Nato a Mistretta nel 1989, dopo la maturità scientifica si iscrive nel 2008 alla Facoltà di Giurisprudenza (L.U.M.S.A.) a Palermo dove ha conseguito la laurea nel 2013. Nell’ottobre del 2017, dopo aver sostenuto positivamente l’esame di abilitazione alla professione forense, si iscrive presso il Foro di Palermo ove tutt’oggi esercita l’attività legale.

 

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